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Triangolazione Trasporto esente da IVA: Sentenza della Corte di Cassazione

Per configurare una triangolazione esente da Iva non è necessaria la prova che il trasporto all’estero sia avvenuto a cura e nome del cedente. E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24964 del 10 dicembre 2010, ha respinto il ricorso dell’amministrazione finanziaria.

Ciò che è essenziale per configurare la triangolazione esente da Iva – si legge nelle motivazioni – non è dunque che vi sia la prova che il trasporto all’estero sia avvenuto a cura e nome del cedente, quanto piuttosto che l’operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta come cessione nazioale in vista di trasporto a cessionario residente all’estero, nel senso che tale destinazione sia riferibile alla comune volontà degli originari contraenti.

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