Stretta della Cassazione sull’Iva all’importazione. Con la sentenza n. 42161 depositata il 29 novembre, della terza sezione penale, la Corte ha modificato il proprio orientamento precedente e affermato che il reato di evasione dell’imposta, previsto dagli articoli 67 e 70 del Dpr 633 del 1972, scatta non solo a carico di chi ha importato la merce assoggettata al tributo, ma anche di chi, successivamente, ne è entrato in possesso.
La sentenza ricostruisce innanzitutto la natura del tributo, osservando che l’Iva dovuta all’importazione costituisce uno dei diritti di confine, «avendo natura di imposta di consumo a favore dello Stato, la cui imposizione e riscossione spetta alla dogana in occasione della relativa operazione d’importazione».
Fonte: Il Sole 24ore
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