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20.10.22 | Problematiche operative trasferimento di merci MOCA presso i depositi doganali autorizzati

Ieri mattina, a seguito di nostra richiesta, siamo stati ricevuti dal Dr Alessandro Raffaele per discutere di alcune problematiche operative riguardanti soprattutto la questione del trasferimento di merci MOCA presso i depositi doganali autorizzati. Tali argomenti dovranno poi necessariamente essere discussi in maniera più approfondita ed allargata, coinvolgendo l’Agenzia delle Dogane. Ci faremo pertanto promotori di una iniziativa in tal senso.

Di seguito Vi inoltro una breve relazione sull’incontro, redatta dal Consigliere Santalucia:

“Riepilogo quanto discusso in occasione dell incontro avuto ieri con il dr. Raffaele e la dott.ssa Paola Palermo responsabile del Pcf Salerno.

Pur non condividendo la interpretazione restrittiva che il Dr. Raffaele ha voluto dare alla attuale normativa in materia di introduzione sul territorio nazionale dei prodotti destinati a venire a contatto con alimenti cosiddetti MOCA , si è convenuto che la movimentazione di tali prodotti a qualsiasi titolo effettuata dopo il loro arrivo al confine del territorio della Cee deve essere scortata da un DCSE ovvero dal certificato CHED D il cui rilascio è subordinato alla prenotifica da parte di colui che la detiene (operatore responsabile del trasporto) integrando la richiesta con la documentazione di origine comprendendo in questa anche la dichiarazione di conformità rilasciata dai produttori/ speditori esteri.

In particolare è stata esaminato il caso del trasferimento di molte merci con caratteristiche di prodotti Moca dai porti di sbarco ai depositi doganali interni o esteri ai porti accompagnati da bolletta di introduzione IM7 regime 71.

Ebbene in questi casi l’operatore responsabile del trasporto o depositario quale destinatario della partita dovrà provvedere a richiedere il relativo certificato DCSE ai fini del trasferimento .

Questo stesso certificato sarà valido anche ai fini della successiva destinazione della merce sia se essa sarà destinata alla immissione in libera pratica o della sua diretta immissione in consumo senza nessun altro adempimento da parte dell ‘importatore.

Restano comunque molti dubbi sulla procedura così come sopra indicata e per questo ritengo che l’argomento debba essere trattato anche con le Autorità Doganali e i rappresentanti del commercio affinché l’iter procedurale indicato dal Ufficio Pif/Uvac di Napoli/Salerno possa essere dibattuto per una più ampia condivisione a tutela di tutte le parti coinvolte.”

IL PRESIDENTE ASSOSPENA
Augusto Forges Davanzati