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08.01.07 | PIF Napoli Porto. Obblighi degli importatori

Con Comunicazione del 12/12/2016, indirizzata ad Assospena e agli operatori della logistica portuale, la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali – UOD – Fitosanitario regionale, informa delle nuove procedure relative al controllo fitosanitario.
In particolare si porta a conoscenza che gli importatori o i loro rappresentanti in dogana devono dare notifica preventiva, con congruo anticipo, all’Ufficio doganale del punto di entrata e al Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata dell’imminente arrivo delle spedizioni contenenti i prodotti così come specificato nel D. lgs 214/2005 e ss.mm.ii. ( All V parte B, All XXI e Titolo X), nonché di qualsiasi vegetale, prodotto vegetale ancorché non compreso negli allegati su menzionati (art. 26 comma 1 lettera a) D. Lgs. 9 aprile 2012 n. 84).
Si rende noto, inoltre , che se tale notifica viene disattesa, fatto salvo quando il caso non costituisca reato ai sensi dell’art. 500 del c.p., l’ importatore o il suo rappresentante in dogana è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 euro a 1.500,00.

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